Locazioni brevi e obbligo del codice identificativo nazionale – CIN

Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso, previsto dal DL n. 145/2023 art. 13-ter, che conferma l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR). Tale data segna la piena operatività della piattaforma per la nuova procedura di richiesta e assegnazione del codice CIN obbligatorio per gli affitti brevi e turistici.

Cos’è il “CIN”

Il CIN è un codice alfanumerico unico assegnato a ciascun immobile destinato agli affitti brevi e introdotto dal decreto “Anticipi” (DL 145/2023) per regolamentare il settore delle locazioni brevi, che comprende affitti turistici, case vacanza, bed & breakfast e altre tipologie di strutture ricettive non alberghiere.

Il CIN deve essere obbligatoriamente riportato in tutti gli annunci pubblicitari, online o offline, relativi all’immobile destinato a locazione breve, incluso le piattaforme digitali come Airbnb, Booking.com e qualsiasi altra piattaforma o supporto fisico utilizzato per la promozione dell’affitto, come giornali o volantini.

Perché è stato introdotto il codice CIN?

L’obiettivo del CIN è garantire che l’immobile sia regolarmente registrato presso la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve (BDSR), gestita dal Ministero del Turismo, rendendo così l’immobile immediatamente riconoscibile come conforme alle normative vigenti. Questo sistema contribuisce a migliorare la trasparenza nel settore turistico e a garantire il rispetto delle leggi fiscali.

In sintesi, l’introduzione del CIN risponde a tre esigenze particolari:

  1. La regolamentazione del mercato: con l’aumento degli affitti brevi, le autorità hanno necessità di monitorare l’offerta e garantire che gli immobili siano sicuri e rispondano agli standard minimi di qualità.
  2. Il contrasto all’evasione fiscale: molti affitti brevi venivano gestiti senza dichiarare i relativi redditi, contribuendo all’evasione fiscale. Il CIN permette di tracciare ogni immobile e assicurarsi che vengano pagate le imposte dovute.
  3. La tutela del consumatore: il codice garantisce che l’immobile sia in regola con tutte le norme di sicurezza e qualità, offrendo una maggiore protezione ai turisti.

Quali sono i soggetti obbligati a richiedere il CIN?

Il Codice CIN è obbligatorio per tutti i proprietari o gestori di immobili destinati all’affitto breve.

  • Locatore proprietario privato di abitazione destinata a locazione turistica o breve: chiunque metta in affitto un immobile per brevi periodi, anche se si tratta di una sola stanza all’interno della propria abitazione principale
  • Gestore di struttura turistico – ricettiva alberghiera o extralberghiera: affittacamere, case vacanza, residence, bed & breakfast, che operano regolarmente in ambito turistico.
  • Intermediari e agenzie immobiliari: soggetti che gestiscono gli affitti brevi per conto dei proprietari.

Come richiedere il codice CIN

La norma affida al Ministero del Turismo il compito di assegnare, mediante una procedura automatizzata e su istanza del locatore o del titolare della struttura ricettiva, il Codice Identificativo Nazionale – CIN.

I soggetti obbligati alla richiesta dovranno:

  1. Accedere al portale BDSR (accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it)
  2. Presentare apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
    46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

o I dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
o Nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti

Sanzioni per il mancato utilizzo del codice CIN

Una volta ottenuto il CIN, i titolari di strutture ricettive e chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, hanno l’obbligo di:

  • esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;
  • indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato (compresi i portali telematici).

La mancata esposizione e indicazione del CIN viene punita con:

  • sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;
  • immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Le sanzioni per mancata esposizione e indicazione del codice CIN saranno applicate dal 2 novembre 2024, passati quindi 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale (3 settembre 2024).

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