I soggetti che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024 devono presentare, in via telematica, la dichiarazione annuale IVA per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni attive e passive effettuate nell’anno 2023 di riferimento.
Quali sono i soggetti che devono effettuare la comunicazione?
In via generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 DPR 633/72, titolari di partita IVA.
Quali sono i soggetti esonerati?
Alcune categorie di contribuenti sono esenti per legge dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale:
– i contribuenti che durante l’anno d’imposta hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 DPR 633/72;
– i contribuenti che durante l’anno si sono avvalsi del regime forfetario;
– i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011;
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34 c. 6 DPR 633/72;
– le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse a scopi istituzionali;
– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Modalità di presentazione
La dichiarazione, che deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
– direttamente dal dichiarante;
– tramite un intermediario abilitato.
Cosa succede (per ora) in caso di tardiva – omessa presentazione della dichiarazione?
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, saranno considerate valide ma è necessario applicare una sanzione prevista da 250 a 2.000 euro per il ritardo, prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997. Avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso è possibile sanare l’irregolarità con una sanzione minima di euro 25, che corrisponde a 1/10 della sanzione minima.
Se la presentazione avviene dopo 90 giorni dalla scadenza effettiva, la dichiarazione sarà considerata omessa e saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 471/97. Questo prevede una sanzione di importo che varia dal 120% al 240% (minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Se la dichiarazione Iva viene presentata entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo e comunque prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento, la sanzione si riduce dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione integrativa completa di tutte le sue parti su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.