Il nuovo Esterometro 2022
Cos’è l’ Esterometro?
L’esterometro è uno strumento a disposizione dell’Agenzia delle Entrate introdotto il 1 gennaio 2019, contestualmente alla fatturazione elettronica.
Serve per ottenere informazioni su operazioni attive e passive effettuate verso l’estero che non transitano attraverso il sistema di interscambio (Sdi).
Quali operazioni trasmettere e quali sono i soggetti obbligati?
I soggetti obbligati a compilare l’esterometro sono tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti sul territorio italiano.
Attraverso questo adempimento si trasmettono i dati relativi alle operazioni tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri che siano essi appartenenti all’Unione Europea e non.
Con quale periodicità fino al 30 Giugno 2022?
Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento è necessario fare una comunicazione unica per tutte le operazioni interessate, a esclusione:
- delle operazioni extra Ue accompagnate da bolletta doganale;
- delle operazioni transfrontaliere in presenza di documento elettronico attivo o passivo.
Cosa succede dal 1° Luglio 2022?
La legge di bilancio 2021, art. 1 L. n. 178 del 30.12.2020 art. 1 (link a https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg) ha modificato la trasmissione dei dati delle operazioni oggetto dell’esterometro in termini sia di tempistica che di modalità.
Non esiste più una singola comunicazione trimestrale da inviare all’Agenzia delle Entrate e la comunicazione deve avvenire per ogni singolo documento.
I soggetti obbligati rimangono tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti sul territorio italiano.
Quali sono I soggetti esonerati?
Ecco i soggetti esonerati:
- i contribuenti in regime di vantaggio (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità);
- i contribuenti in regime forfettario che non abbiano superato i 25.000 € di fatturato;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972;
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) ed enti non commerciali in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 25.000;
- i soggetti passivi identificati direttamente ai fini Iva in Italia oppure soggetti che hanno nominato rappresentante fiscale in Italia.
Cosa si deve comunicare?
È obbligatorio comunicare i dati relativi alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non residenti in Italia, passivi e privati, e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio nazionale.
Quale modalità di comunicazione?
La comunicazione deve avvenire per ogni singolo documento in formato XML (lo stesso delle fatture elettroniche). In questo modo la comunicazione avviene attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI).