Il D.lgs. 108/2024 – “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale” – pubblicato il 5 agosto 2024, introduce una serie di importanti modifiche al sistema fiscale italiano, tra cui il concordato preventivo biennale (CPB), la rottamazione- quater, e nuove misure di accertamento.
Ricordiamo cos’è il Concordato preventivo biennale e qual è lo scopo del nuovo istituto
Il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo con l’amministrazione finanziaria attraverso il quale il contribuente definisce, a priori, la propria posizione finanziaria nei confronti dell’amministrazione in ragione del reddito prodotto per l’attività specifica svolta. L’obiettivo è incentivare le imprese e i professionisti ad aderire spontaneamente ad un reddito imponibile stimato dall’Agenzia delle Entrate previo confronto con il contribuente. Scopritelo nel nostro precedente articolo!
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Quali soggetti possono aderire al concordato preventivo biennale?
Il nuovo istituto è rivolto ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
- che applicano gli indici sintetici di affidabilità – ISA
- che applicano il regime forfetario
Il Decreto correttivo, all’art 4 comma 1 lett. C, chiarisce i requisiti per l’accesso al concordato:
- possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi;
- i debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti, hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro;
- non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Quali sono le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale?
Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, in uno dei tre periodi d’imposta precedenti all’accordo:
- non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi;
- abbiano subito una condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000, dall’art. 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. del codice penale.
Il Decreto correttivo ha introdotto ulteriori cause di esclusione:
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale.
Tra le novità il Decreto correttivo ha introdotto, all’art. 4 comma 1 lett. I, un regime opzionale per i soggetti ISA: un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
Si tratta di una “flat tax” facoltativa sul maggior reddito concordato:
- per i soggetti irpef – in questo modo si evita l’applicazione delle aliquote progressive sul maggior reddito
- per i soggetti ires – utilizzando la “flat tax” si sostituisce l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 24%
Precisamente….
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate hanno la facoltà di assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto previsto (reddito normalizzato), a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, comprese le addizionali, applicando un’aliquota:
- del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale – ISA – pari o superiore a 8;
- del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale – ISA – pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale – ISA – inferiore a 6.
In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto previsto. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
I contribuenti in regime forfetario:
Anche per i contribuenti forfettari vale la nuova regola per cui c’è la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva sul reddito eccedente quello 2023 (indicato nel rigo LM63 del modello Redditi) fino a concorrenza di quello concordato 2024.
L’imposta sostitutiva è pari:
- al 10% nella generalità dei casi;
- 3% se riguarda forfettari-start up.
Il concordato perde la sua efficacia se:
- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA;
- sia cessata l’attività;
- siano stati omessi i versamenti degli importi concordati
in base al decreto correttivo il concordato perde efficacia anche quando:
- il contribuente aderisce al regime forfettario;
- la società o l’ente è interessato a operazioni straordinarie;
- il contribuente dichiara ricavi o compensi “tipici” (art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) – art. 54, comma 1, TUIR) di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale (euro 5.164.569) maggiorato del 50 per cento
- per i contribuenti forfettari: il superamento del limite dei ricavi di cui all’art. 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190/1994 (100.000 euro), maggiorato del 50%.
Da evidenziare che:
- La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano gli eventi;
- Il verificarsi di una causa di decadenza fa saltare entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato.
Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia:
Il nuovo istituto, alla luce della norma e dei “correttivi” che sono stati approvati concede ai soggetti ISA alcune agevolazioni:
- preclude l’Amministrazione finanziaria ad effettuare accertamenti analitici ai fini delle imposte sui redditi;
- preclude l’Amministrazione finanziaria ad effettuare accertamenti analitico-induttivi sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva;
- anticipa di un anno il termine decadenziale.
Nell’articolo abbiamo cercato di evidenziare e riassumere le principali novità del Decreto correttivo in tema di Concordato preventivo biennale. Il D.lgs. 108 del 5 agosto 2024 contiene disposizioni integrative e correttive anche sull’adempimento collaborativo e sugli adempimenti tributari. Qualora abbiate la necessità di approfondire qualche tematica non esitate a contattarci.