Entro l’11.12.2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i Trust e gli istituti giuridici affini al Trust devono comunicare al Registro Imprese i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all’art. 3, c. 1 e 2 del Decreto 55/2022.
Chi è il titolare effettivo?
E’ la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta la beneficiaria; più specificatamente è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Un’impresa può quindi avere anche più di un titolare effettivo.
Qualora non esista un soggetto (o più soggetti) con le caratteristiche sopra indicate, si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:
- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società;
- possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Chi deve fare la comunicazione?
- le imprese con personalità giuridica;
- le persone giuridiche private;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Come e a chi deve essere fatta la comunicazione telematica?
La comunicazione del titolare effettivo deve essere fatta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente mediante invio telematico utilizzando il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE.
La comunicazione non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del Registro delle Imprese. Tuttavia, e solamente per quanto riguarda la comunicazione periodica annuale di “conferma”, quest’ultima può essere inviata contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.
Cosa succede se cambia il titolare effettivo?
Poiché le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate, è obbligatorio comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.
Comunicazione periodica annuale
Anche qualora non intervengano modifiche o variazioni della titolarità effettiva, è previsto l’obbligo di una comunicazione periodica annuale, che sarà quindi sostanzialmente di conferma di quanto precedentemente trasmesso. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Termine per l’invio della comunicazione
La scadenza da rispettare per questo nuovo adempimento è il giorno 11.12.2023.
Nuovi soggetti
Le s.p.a., le s.r.l., le s.a.p.a, le società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative costituite dopo il 9.10.2023 devono inviare la comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese; i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti entro 30 giorni dalla costituzione.
Firma della comunicazione
La comunicazione della titolarità effettiva deve essere firmata digitalmente:
a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori o dei liquidatori in caso di società; se costoro non provvedono, l’obbligo della comunicazione sarà dei sindaci se esistenti.
b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.
Per la sottoscrizione e la firma non è possibile delegare o incaricare soggetti diversi da quelli sopra indicati; soggetti terzi (es. studi professionali o associazioni di categoria) possono provvedere solamente all’’invio telematico del modello già sottoscritto.
Sanzioni
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., ovvero da 103,00 a 1.032,00 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.