Bilancio 2023: obbligo di copertura delle perdite

Il Decreto Liquidità – D.L. 23 del 2020 – a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 aveva disposto, temporaneamente, la sospensione della disciplina ordinaria relativa all’obbligo, per le società di capitali, di riduzione del capitale sociale per perdite. A seguito di tale disposizione le perdite registrate negli anni 2020, 2021 e 2022 hanno usufruito di un maggior termine per la copertura e una temporanea non operatività dei termini rigorosi da rispettare dettati dalle norme.

Quali sono le regole ordinarie

Le società di capitali nel corso della loro attività possono subire perdite che, a seconda dell’entità, comportano azioni diverse da parte degli amministratori. Il Codice civile distingue tre diverse ipotesi:

1. La perdita che non supera 1/3 del capitale sociale (inteso come capitale e riserve)
2. La perdita che supera 1/3 del capitale sociale senza che per effetto della perdita il capitale si riduca al di sotto
del minimo legale
3. La perdita che supera 1/3 del capitale sociale per effetto della quale il capitale si riduce al di sotto del minimo legale

Ipotesi 1:

in questa ipotesi non vi è alcun obbligo specifico da parte degli amministratori se non il  divieto di distribuire gli utili finché la perdita non è stata ripristinata.

Ipotesi 2:

Quando la perdita supera 1/3 di capitale sociale (considerato assieme alle riserve) senza che venga ridotto al di sotto del
minimo legale, gli amministratori:

  • devono convocare l’assemblea alla quale sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale
    dell’impresa per prendere gli opportuni provvedimenti (riduzione facoltativa del capitale – “rinvio a
    nuovo della perdita”);
  • possono ridurre volontariamente il capitale;
  • possono trasformare la società in una tipologia compatibile con il capitale residuo.

Ipotesi 3:

Se la perdita supera 1/3 del capitale sociale e lo stesso si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori hanno l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per deliberare alternativamente:

  • La riduzione del capitale sociale
  • Il contemporaneo aumento del capitale non inferiore al minimo legale
  • La trasformazione della società
  • La liquidazione della società in conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento.

Quali deroghe potevano essere applicate durante il periodo COVID?

Durante l’emergenza sanitaria il D.L. 23/2020 e le successive modifiche, hanno concesso la possibilità di coprire le
perdite in un periodo di tempo più lungo. Precisamente il termine è stato posticipato al quinto esercizio successivo a
quello in corso al 31.12.2020 (prorogato anche per gli esercizi 2021 e 2022), di conseguenza entro il 2025/2027.

Cosa succede con l’esercizio 2023?

Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna all’applicazione della disciplina ordinaria.

Quindi, in caso di perdita superiore a 1/3 del capitale sociale, sarà necessario procedere come disciplina la norma ordinaria avendo l’accortezza di distinguere due differenti situazioni:

1. Società che non hanno usufruito delle deroghe COVID
2. Società che hanno beneficiato delle deroghe COVID

Caso 1: società che non hanno usufruito delle deroghe COVID

In questo caso non ci sono particolari problematiche. Qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita
d’esercizio, sarà necessario verificare se la perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale e agire di conseguenza
come prevede la norma ordinaria.

Caso 2: società che hanno beneficiato delle norme in deroga per il periodo COVID

In questo caso è necessario esaminare attentamente la questione in quanto esistono due orientamenti diversi:
– Secondo il comitato notariale del triveneto le perdite derivanti dagli esercizi 2020-2022, indipendentemente dall’importo e da eventuali riserve capaci di compensarle o ridurle, resteranno congelate per il periodo stabilito dalle norme emergenziali
– Secondo il consiglio nazionale del notariato, invece, le perdite oggetto di sterilizzazione delle quali
occorre dare una specifica indicazione in nota integrativa, sarebbero solo quelle che intaccano il capitale, ossia, quelle eccedenti le riserve. Di conseguenza nell’esercizio 2023 al fine di determinare il superamento dei limiti imposti dalla norma, occorre tenere conto delle perdite pregresse che hanno azzerato le riserve.

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