Il concordato preventivo biennale

La recente riforma fiscale, con il D.Lgs. 2024, punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e alla collaborazione spontanea tra fisco e contribuente. Una delle novità più rilevanti è l’entrata in vigore di un nuovo istituto che dovrebbe incentivare la collaborazione tra autorità fiscali e contribuenti: il concordato preventivo biennale.

Qual è lo scopo del nuovo istituto?

Il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo con l’amministrazione finanziaria attraverso il quale il
contribuente definisce, a priori, la propria posizione finanziaria nei confronti dell’amministrazione in ragione del reddito prodotto per l’attività specifica svolta. L’obiettivo del nuovo istituto è incentivare le imprese e i professionisti ad aderire
spontaneamente ad un reddito imponibile stimato dall’Agenzia delle Entrate previo confronto con il contribuente. In tale
accordo il contribuente si impegna a dichiarare gli importi stabiliti nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di accordo.

A chi è rivolto il nuovo istituto?

Il nuovo istituto è rivolto ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

  • che applicano gli indici sintetici di affidabilità – ISA
  • che applicano il regime forfetario.

Quali sono le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale?

Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, in uno dei tre periodi d’imposta precedenti all’accordo:

  • non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi;
  • abbiano subito una condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000, dall'art. 2621 del codice civile,
    nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. del codice penale;
    Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario:
  • non devono aver iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
  • per il solo periodo d’imposta 2024 il concordato è limitato ad una sola annualità.

Quali sono gli effetti dell’accettazione della proposta e quali sono gli adempimenti
successivi?

Per effetto dell’accettazione della proposta, nei periodi d’imposta oggetto di concordato il contribuente:

  • si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap
  • è tenuto agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché alla presentazione dei modelli ISA.

 

Trascorso il periodo oggetto di concordato, in permanenza dei requisiti richiesti, l’Agenzia delle Entrate formulerà una
nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente sarà libero di aderire o meno.

L’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato, dovrà essere calcolato
sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata dovrà essere calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

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